Nuovo decreto Ruote

ORA E’ PIU’ FACILE MONTARE RUOTE PIU’ GRANDI.

Tutto è cominciato nel 2013 quando il “Decreto 20” meglio conosciuto come Decreto ruote ha introdotto in Italia l’obbligo di omologazione per i cerchi.

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ORA E’ PIU’ FACILE MONTARE RUOTE PIU’ GRANDI.

Tutto è cominciato nel 2013 quando il “Decreto 20” meglio conosciuto come Decreto ruote ha introdotto in Italia l’obbligo di omologazione per i cerchi.

ECE, secondo la normativa europea o NAD secondo quanto stabilito dalla normativa Italiana.

Questo ha sicuramente portato ad una maggiore tutela riguardo la sicurezza del consumatore, e l’omologazione NAD ha introdotto una maggiore flessibilità nel montare “sistemi ruote” (pneumatico + cerchio) di dimensioni differenti da quanto previsto nel libretto di circolazione.

Un cerchio di maggiori dimensioni, ma omologato NAD per un determinato veicolo ed uno pneumatico conforme potevano essere montati previa appuntamento per verifica presso gli uffici della Motorizzazione competente che provvedeva all’aggiornamento della carta di circolazione.

Questo comportava ed ha comportato problematiche e rallentamenti burocratici, pertanto la nuova normativa viene accolta con grande favore in quanto porta ad una maggiore semplificazione.

La legge di conversione 156/2201 ed il decreto attuativo (DM 19.5.2022 pubblicato il 26.6.2022) hanno ricompreso il sistema ruota tra i dispositivi soggetti alla procedura semplificata di aggiornamento del documento di circolazione.

La nuova procedura prevede che la modifica (installazione di un sistema ruote omologato NAD) sia effettuata da un’officina di riparazione accreditata come “gommista” presso il competente ufficio della Motorizzazione Civile.

L’officina accreditata rilascia la dichiarazione dei lavori effettuati, conforme ai modelli ministeriali allegando la documentazione fornita dal costruttore del cerchio.

Entro 30 giorni, l’intestatario del veicolo chiede alla Motorizzazione di riferimento o ad una agenzia pratiche auto il tagliando di aggiornamento da apporre sul documento di circolazione, esibendo la dichiarazione dell’officina e la documentazione prescritta.

Una misura che riduce notevolmente i tempi e snellisce le procedure.

 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

DECRETO 19 maggio 2022

Aggiornamento dell’allegato A, parte 1, del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione. (22A03707)

(GU n.146 del 24-6-2022)

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l’art. 78, comma 1, in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l’art. 1, comma 4-bis, che autorizza il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, a modificare l’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non e’ subordinato a visita e prova ai sensi dell’art. 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, recante «Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;

Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 5 novembre 2021, recante «Adeguamento del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;

Considerato che le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova sono disciplinate nell’allegato A del sopra citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021;

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